Responsabilità della sicurezza nei cantieri

Il committente di un lavoro edile,  il proprietario di casa o nel caso di un condominio l’amministratore, ha la responsabilità della sicurezza nei cantieri.
Per effetto del decreto legislativo n. 494 del 18-08-1996, il committente dei lavori deve attenersi, quando decide di fare eseguire un lavoro, ad una serie di obblighi, vediamo quali sono:

  • Prima di fare iniziare i lavori, fare mente locale e chiedere quali sono le misure di sicurezza da prendere.
  • Pensare alla durata dei lavori in modo da pianificare gli interventi di sicurezza.
  • Nel cantiere dove è prevista la presenza di più imprese, deve nominare un coordinatore per la progettazione in due casi:
    • quando nel cantiere l’entità dei lavori è pari o superiore ai 200 uomini/giorno
    • quando i lavori comportano rischi particolari individuati in un apposito elenco.
  • Deve verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici dei lavori e verificare che siano iscritte alla Camera di Commercio.
  • Deve chiedere alle imprese informazioni sui contratti collettivi applicati e farsi firmare una dichiarazione circa il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali.
  • Deve comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi i nominativi dei coordinatori designati per la sicurezza e verificare che i loro nomi sia scritti in modo ben visibile all’ingresso del cantiere in un apposito cartello.
  • Prima di iniziare i lavori, deve comunicare all’ASL e alla Direzione provinciale del lavoro di zona la notifica di cantiere nei seguenti casi:
    • quando nel cantiere l’entità dei lavori è pari o superiore ai 200 uomini/giorno
    • quando i lavori comportano rischi particolari individuati in un apposito elenco
    • quando un cantiere non soggetto a notifica, lo diventi per via di varianti in corso d’opera.
  • Deve verificare il corretto adempimento degli obblighi richiesti al coordinatore per la progettazione, in particolare deve verificare attraverso il coordinatore per l’esecuzione la rispondenza del piano di sicurezza e il rispetto della procedura di lavoro.
  • Deve effetuare la programmazione dettagliata dell’opera
  • Deve redigere il piano di sicurezza
  • Deve effettuare una analisi approfondita delle imprese ai fini di verificare la loro idoneità per l’assegnazione degli appalti.
  • Deve redigere il fascicolo tecnico.
  • Deve verificare la corretta applicazione del piano di sicurezza
  • Deve adeguare il piano di sicurezza in funzione di eventuali varianti.
  • Deve organizzare la cooperazione fra i datori di lavoro delle imprese coinvolte
  • Deve fare sospendere i lavori in caso di pericolo grave e imminente.

Tutti questi obblighi possono essere demandati ad un responsabile dei lavori e per fare questo, il committente deve:

  • Nominare una persona scelta con la massima cura, con capacità e attitudini adeguate.
  • Controllare che questa persona, a sua volta, abbia controllato i coordinatori nell’assovimento dei loro obblighi, altrimenti non vale.

Ricordiamo inoltre, che per negligenza o incompetenza si può andare incontro a pesanti sanzioni e a dover rispondere penalmente in caso di incidenti sul lavoro. Di seguito riportiamo le sanzioni:

  • Art. 11 - mancata notifica preliminare dei lavori (sanzione amministrativa a carico del committente o del resposabile dei lavori)
  • Art. 12 - mancata messa a disposizione dei RLS del PSC e del POS almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori (sanzione amministrativa a carico del committente o del resposabile dei lavori)
  • Art 13 comma 1 - mancata trasmissione del PSC a tutte le ditte invitate a presentare offerta (appalti pubblici messa a disposizione) (sanzione amministrativa a carico del committente o del resposabile dei lavori)
  • Art. 13 comma 2 - mancata trasmissione del PSC da parte della ditta aggiudicataria alle imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi (sanzione amministrativa a carico del committente o del resposabile dei lavori)
  • Art. 13 comma 3 - mancata trasmissione del POS da parte delle ditte esecutrici al coordinatore per l’esecuzione (sanzione amministrativa a carico del datore di lavoro e/o dirigenti)

Per tali violazioni dal 1 gennaio 2007, è prevista la sanzione amministrativa da 2.580 a 15.490 Euro (doppio del minimo = 5.160 Euro)

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