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Gli imprenditori temono nuove sanzioni sulla sicurezza lavoro

INCIDENTI LAVORO, 33 IMPRENDITORI DENUNCIATI A LECCE

I carabinieri di Lecce hanno denunciato 33 imprenditori edili per violazioni della normativa sulla sicurezza nei cantieri, nell’ambito di controlli compiuti tra il 21 e il 30 aprile 2008.
Le violazioni riguardano nella maggior parte dei casi l’allestimento dei ponteggi non a norma.
Quattro cantieri edili (a Porto Cesareo, Casarano, Botrugno e Gallipoli) sono stati sospesi, tra l’altro, per avere occupato in nero più del 20 per cento del personale.

Brindisi lavoro nero ed irregolare: denunciate 17 persone

I militari del Comando Provinciale, assieme al personale del nucleo ispettorato del lavoro di Brindisi, hanno condotto dei controlli mirati al contrasto del fenomeno del lavoro sommerso, dell’evasione contributiva previdenziale ed assistenziale, nonchè della sicurezza sul lavoro nei cantieri edili.
Nel periodo dal 22 al 30 Aprile 2008 sono state denunciate in stato di libertà 7 persone.


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Responsabilità della sicurezza nei cantieri

Il committente di un lavoro edile,  il proprietario di casa o nel caso di un condominio l’amministratore, ha la responsabilità della sicurezza nei cantieri.
Per effetto del decreto legislativo n. 494 del 18-08-1996, il committente dei lavori deve attenersi, quando decide di fare eseguire un lavoro, ad una serie di obblighi, vediamo quali sono:

  • Prima di fare iniziare i lavori, fare mente locale e chiedere quali sono le misure di sicurezza da prendere.
  • Pensare alla durata dei lavori in modo da pianificare gli interventi di sicurezza.
  • Nel cantiere dove è prevista la presenza di più imprese, deve nominare un coordinatore per la progettazione in due casi:
    • quando nel cantiere l’entità dei lavori è pari o superiore ai 200 uomini/giorno
    • quando i lavori comportano rischi particolari individuati in un apposito elenco.
  • Deve verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici dei lavori e verificare che siano iscritte alla Camera di Commercio.
  • Deve chiedere alle imprese informazioni sui contratti collettivi applicati e farsi firmare una dichiarazione circa il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali.
  • Deve comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi i nominativi dei coordinatori designati per la sicurezza e verificare che i loro nomi sia scritti in modo ben visibile all’ingresso del cantiere in un apposito cartello.
  • Prima di iniziare i lavori, deve comunicare all’ASL e alla Direzione provinciale del lavoro di zona la notifica di cantiere nei seguenti casi:
    • quando nel cantiere l’entità dei lavori è pari o superiore ai 200 uomini/giorno
    • quando i lavori comportano rischi particolari individuati in un apposito elenco
    • quando un cantiere non soggetto a notifica, lo diventi per via di varianti in corso d’opera.
  • Deve verificare il corretto adempimento degli obblighi richiesti al coordinatore per la progettazione, in particolare deve verificare attraverso il coordinatore per l’esecuzione la rispondenza del piano di sicurezza e il rispetto della procedura di lavoro.
  • Deve effetuare la programmazione dettagliata dell’opera
  • Deve redigere il piano di sicurezza
  • Deve effettuare una analisi approfondita delle imprese ai fini di verificare la loro idoneità per l’assegnazione degli appalti.
  • Deve redigere il fascicolo tecnico.
  • Deve verificare la corretta applicazione del piano di sicurezza
  • Deve adeguare il piano di sicurezza in funzione di eventuali varianti.
  • Deve organizzare la cooperazione fra i datori di lavoro delle imprese coinvolte
  • Deve fare sospendere i lavori in caso di pericolo grave e imminente.

Tutti questi obblighi possono essere demandati ad un responsabile dei lavori e per fare questo, il committente deve:

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